Art. 7.
(Durata e relazione conclusiva).

      1. La Commissione completa i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
      2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma l, la Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività svolta, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.